
La società che non comunica il proprio indirizzo PEC al Registro Imprese entro la nuova scadenza del 30 giugno 2012 è soggetta, come confermato dal Ministero dello Sviluppo Economico nella circolare 3645/C del 3 novembre scorso, all'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del Codice Civile.
Lo Statuto delle imprese (legge 180/2011) ha però dimezzato l'importo della sanzione, che oggi va dunque da un minimo di 103 euro a un massimo di 1.032 euro. La sanzione si riduce a un terzo per coloro che adempiono entro i trenta giorni successivi alla scadenza.
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